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La nuova legge elettorale - come si vota


Guida al voto

I cittadini campani si recheranno alle urne il 28 il 29 marzo per eleggere il presidente della Giunta regionale ed i 60 membri del Consiglio regionale.

Per poter esercitare tale diritto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

È proclamato eletto presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il presidente eletto è, di diritto, componente del Consiglio regionale, così come il candidato alla carica di presidente che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato presidente.

Il Consiglio Regionale si compone di 60 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti:

* Napoli (32 consiglieri);
* Salerno (11);
* Caserta (9);
* Avellino (5);
* Benevento (3).

I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al presidente eletto.

In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al presidente eletto.

La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, al cui fianco sono riportati, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.

Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (cosiddetto voto disgiunto).

L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

pubblicato da staff in data 6 Marzo, 2010


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